Dal 2013 la legge prevede aggravanti per i partner
Il 09 luglio 2016 Il Tirreno ha scritto un articolo con il nostro contributo:
La difficoltà principale è che tutti negano, almeno gli autori. Ma spesso negano anche le vittime perché, spiega il “Settimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana” del 2015, «spesso la donna viene fermata dalla paura, non ingiustificata purtroppo, che con la denuncia l’escalation della violenza nei confronti di se stessa e dei propri figli possa subire un’impennata verso l’alto».
Negli ultimi anni le norme in materia hanno subito un processo di revisione e sono state aggiornate, rispetto a un passato oscuro ma non così lontano che prevedeva il famigerato “delitto d’onore”, abrogato solo nel 1981. «Il primo passo in una direzione di tutela maggiore per le vittime donne di questo tipo di reati – spiega Gabriele Lessi, avvocato e membro dell’Associazione Lui di Livorno – è partita con la normativa per il contrasto allo stalking del 2009.
A livello internazionale è arrivata poi la convenzione internazionale di Istanbul del 2011 che è stata successivamente ratificata dallo stato italiano e che è entrata in vigore soltanto dalla scorsa estate, che mette l’accento sulla violenza assistita (quando un minore assiste agli episodi), qualificata come violenza». In Italia il vero spartiacque tra il passato e la contemporaneità è però l’agosto del 2013, con il decreto sul femminicidio voluto dal governo Letta, poi convertito nella legge 119. È stato introdotto l’arresto in flagranza obbligatorio per i reati di maltrattamenti in famiglia e prevede l’inasprimento delle pene quando la violenza è commessa contro una persona con cui si ha una relazione, non solo mariti o conviventi. (l.d.)