15 Agosto 2013

Un commento al nuovo decreto legge contro la violenza di genere

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Noi di LUI accogliamo con soddisfazione la notizia del decreto legge emanato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri del Governo Letta, in merito alla questione della violenza di genere:

Tale provvedimento introduce le seguenti novità (www.governo.it):

“Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori. Vengono quindi inasprite le pene quando:

  • il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
  • il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
  • il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:

  • viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
  • viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.

Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:

  • viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
  • viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
  • viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
  • si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita.

Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta).

Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.”

Dal nostro punto di vista ci rallegriamo del fatto che la politica, finalmente, si occupi della questione della violenza di genere. Tuttavia, per serietà e per completezza di ragionamento, rileviamo alcune critiche intorno al decreto appena emanato dal Governo, critiche provenienti sopratutto dai giuristi penalisti (www.camerepenali.it):

“Le anticipazioni sul DL licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri in materia di “femminicidio”, segnano un nuovo e sempre più inquietante capitolo della insensata corsa al rialzo ingaggiata dalla maggioranza di Governo con le peggiori istanze demagogiche provenienti dalle opposizioni in materia penale. Dopo aver licenziato un DL annunciando misure per contenere l’eccessivo ricorso al carcere, peraltro in massima parte abortite in sede di conversione, si rilanciano oggi nuove ipotesi di custodia cautelare, di arresto obbligatorio oltre ad una pioggia di inasprimenti di pena per reati oggetto di campagne giornalistiche ma dei quali si ignorano i dati criminologi. L’Unione delle Camere Penali da anni si batte perché il sistema delle sanzioni sia rivisto in base a criteri oggettivi, quali il rilievo del bene giuridico protetto dalla singola norma penale, invitando – con la migliore dottrina – ad evitare di legiferare sull’onda emotiva di fatti di cronaca o del bisogno di lanciare rassicurazioni di facciata all’opinione pubblica fomentata da campagne di stampa. Non è questo un modo serio di legiferare in campo penale, e non è con la gara a chi fa la faccia più feroce che si affronta il problema giustizia. Non per caso siamo agli ultimi posti delle classifiche mondiali: è il risultato di una produzione legislativa simbolica, emotiva, basata sul piccolo cabotaggio politico, ma sopratutto schizofrenica rispetto alle stesse analisi governative che pure ammettono il fallimento delle politiche carcerocentriche seguite negli ultimi vent’anni. L’ introduzione di figure come l’anonimato dei denunciati, l’arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’espansione della cosiddetta flagranza differita, fa arretrare il paese rispetto ad elementari standard di civiltà giuridica che pensavamo acquisiti. Si tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per di più in una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse strumentali sulla base delle quali domani si andrà direttamente in galera senza alcun filtro preliminare: uno scenario preoccupante che, se accontenta le istanze dei forcaioli equamente distribuiti tra maggioranza ed opposizione, certamente imbarbarisce il sistema. Peraltro, per ragioni di pura propaganda, si abusa per l’ennesima volta in tema di sicurezza dello strumento del decreto legge, senza che vi siano i requisiti d’urgenza, mentre non lo si usa per questioni, come il sovraffollamento carcerario, dove l’urgenza è sotto gli occhi di tutti. La già programmata astensione dalle udienze dei penalisti acquista oggi nuove ragioni”.

Indubbiamente le critiche dei penalisti si attengono quasi esclusivamente a ragioni tecnico-giuridiche, poco comprensibili ai più, che ad una lettura veloce appaiono quasi andar contro le ragioni primarie di protezione delle vittime di violenza di genere. Tuttavia, quel che appare condivisibile, è la critica circa gli strumenti tecnici adottati per la introduzione di nuove norme su un tema tanto importante quanto delicato. La decretazione d’urgenza, assunta in sede di Consiglio dei Ministri, se da un lato rende immediatamente esecutiva una certa tutela legislativa, dall’altro lato si espone alle pungenti critiche circa le effettive ragioni d’urgenza imposte dalla Costituzione per l’emanazione dei decreti legge e circa la cattiva abitudine italiana di sostituire il Parlamento, sede naturale-istituzionale per la discussione ed approvazione legislativa, per l’introduzione di norme giuridiche.

Su questo punto condividiamo quanto scrive il nostro amico Alberto Leiss (www.donnealtri.it/2013/08/guerre-civili-guerre-sessuali-altre-guerre/): “Penso quindi che sia un fatto positivo la recente “esplosione” mediatica del problema, e anche il fatto che la politica ritenga di doversene occupare. Sulle modalità, le norme e il linguaggio con cui questo dramma ora viene prevalentemente affrontato, ho però più di un dubbio”.

Uno dei maggiori dubbi, da parte nostra, riguarda il fatto che il decreto si occupa primariamente di repressione penalistica del fenomeno violenza di genere, non prevedendo forti e concreti impulsi circa il cambiamento culturale da introdurre nella popolazione maschile italica. Senza l’impegno serio nella direzione della trasformazione-redenzione culturale dagli stereotipi del c.d. “Machismo”, non riusciremo a fermare, purtroppo, l’attuale emergenza. Non basta l’indicazione generica di uno stanziamento economico di risorse a fini multidisciplinari…, quasi per dare un contentino a chi, come noi, avrebbe mosso questa critica. È un primo passo, importante ma perfettibile, che non deve essere strumentalizzato dall’attuale traballante Esecutivo per procrastinare la propria data di scadenza. È pur vero che l’emergenza riportata dalla cronaca nera spinge naturalmente ad un’impostazione repressiva del fenomeno violenza di genere, anche per soddisfare il sentire comune, ma si deve tener conto che tale impostazione va contestualmente accompagnata (ed adeguatamente bilanciata) da strumenti di tipo formativo-culturale. Uno Stato di Polizia permanente, paradossalmente, non gioverebbe neanche alle stesse vittime della violenza maschile. Pensiamo al fatto della irrevocabilità della querela in certi contesti di fatto. Siamo sicuri che questa circostanza stimolerà le vittime a denunciare i propri carnefici, spessissimo partner conviventi o ex partner? Esisteranno forzature e strumentalizzazioni di questa nuova norma da parte delle donne non vittime di violenza? Come si coordina la nuova norma con la necessità di svuotare le carceri sovraffollate? La logica della esclusiva punizione penale degli uomini violenti pone altresì sotto una sorta di scudo morale tutti gli altri uomini, non violenti. Buoni contro cattivi, quindi.

Quel che più rileva, a nostro avviso, è che tutti gli uomini prendano coscienza dei meccanismi violenti (diretti ed indiretti) che il nostro genere pone in campo contro gli altri genere, impropriamente ritenuti deboli e/o inferiori. Dunque, niente assoluzioni morali e avanti col grande lavoro culturale che ci attende.

(Gabriele Lessi x LUI)

 

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